Sez. 1, Sentenza n. 1094 del 19/01/2005 (Rv. 581573 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno indennizzabile - Nozione - Fattispecie in tema di irragionevole durata di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un licenziamento e dei danni conseguenti per il datore di lavoro.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno patrimoniale risarcibile è soltanto quello configurabile quale conseguenza della violazione del diritto della parte alla ragionevole durata del processo, che costituisce l'effetto immediato e diretto di tale ritardo al quale deve ricollegarsi sulla base di una normale sequenza causale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che, con riferimento alla ritenuta violazione del termine di durata ragionevole di una controversia di lavoro avente ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, senza considerare la natura risarcitoria dell'obbligo gravante sul datore di lavoro, qualora venga accertata la illegittimità del licenziamento, e senza valutare, ai fini della quantificazione del danno, l'esito del giudizio irragionevolmente protrattosi, aveva riconosciuto al datore di lavoro, a titolo di danno patrimoniale, l'importo delle indennità corrisposte al lavoratore, ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per l'accertato periodo di irragionevole durata del processo, attribuendo in tal modo al giudizio di equa riparazione la funzione di un mezzo attraverso il quale replicare il merito della precedente controversia).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)