Sez. 2, Sentenza n. 17063 del 05/08/2011 (Rv. 618789 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA | Elemento naturale del contratto - Configurabilità - Conseguenze - Deroga per volontà espressa delle parti - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA
Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non già essenziale, ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa, quale pattuizione che assume rilievo soprattutto nei casi in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale evidenzi chiaramente la volontà di riservarle all'agente. (Nella specie, la S.C., applicando l'art. 384 cod. proc. civ., ha corretto la motivazione della sentenza di merito là dove era stata esclusa l'esistenza di una clausola di esclusiva in ragione del fatto che, nel contratto di agenzia, non fosse contemplata una espressa pattuizione "ad escludendum alios" nei confronti dello stesso proponente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)