Sez. 1 - , Sentenza n. 16050 del 18/06/2018 (Rv. 649564 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura speciale rilasciata all'estero - Autenticazione ad opera del difensore italiano - Validità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non è sufficiente che sia semplicemente legalizzata, ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale, autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio per cassazione perché la procura speciale, stesa in calce al medesimo, indicava come luogo di rilascio Monaco e non constavano prove in senso contrario rispetto alla circostanza che, tanto la sottoscrizione quanto la relativa autenticazione, fossero avvenute in territorio estero).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)