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Sez. 2, Sentenza n. 3502 del 10/04/1999 (Rv. 525160 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI | Carattere autonomo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525160-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI

Conformemente alla "ratio" ispiratrice dell'art. 334 cod. proc. civ., volta a rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza solo se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnazione o della propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione, e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia trascorso il termine o le stesse abbiano prestato acquiescenza alla sentenza, contro qualsiasi statuizione di questa che abbia deciso la controversia in senso ad esse sfavorevole, ed anche quando si tratti dei cosiddetti capi autonomi della pronuncia impugnata, non risultando, dalla lettera della disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità di detta impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)