Sez. L, Sentenza n. 473 del 26/01/1989 (Rv. 461586 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - EX ART. 18 STATUTO LAVORATORI - COMMISURAZIONE ALLA RETRIBUZIONE MATURATA - DETERMINAZIONE EX ART. 2121 COD. CIV. - INCLUSIONE DEL PREGIUDIZIO EXTRAPATRIMONIALE O MORALE - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - EX ART. 18 STATUTO LAVORATORI - COMMISURAZIONE ALLA RETRIBUZIONE MATURATA - DETERMINAZIONE EX ART. 2121 COD. CIV. - INCLUSIONE DEL PREGIUDIZIO EXTRAPATRIMONIALE O MORALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il danno risarcibile, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, in favore del lavoratore illegittimamente licenziato è commisurato - con il limite di almeno cinque mensilità - alla retribuzione che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto, da determinare secondo i criteri dell'art. 2121 cod. civ. e perciò tenendo conto anche delle mensilità aggiuntive spettanti per la disciplina contrattuale, ma non comprende il pregiudizio extrapatrimoniale o morale, il quale è risarcibile, ai sensi dello art. 2059 cod. civ., solo se derivante da un illecito che concreti un'ipotesi di reato. (V 3957/87, mass n 452797; (V 6874/86, mass n 448974; (V 6512/86, mass n 448671; (V 2762/85, mass n 440539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)