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Sez. 3, Sentenza n. 16083 del 13/02/2025 Cc. (dep. 28/04/2025) Rv. 287873-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Difetto di motivazione sulle esigenze probatorie - Ricorso per cassazione - Onere di pregressa deduzione della questione innanzi al tribunale del riesame - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287873-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE

In tema di sequestro probatorio, la parte che, in sede di legittimità, deduce la nullità del decreto impositivo del vincolo per mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a dar prova di aver, in precedenza, investito della relativa questione il tribunale del riesame.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)