Sez. L, Sentenza n. 2264 del 29/03/1983 (Rv. 427111 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - INTERESSI MORATORI - DECORRENZA - CONDIZIONI.*
Il principio secondo il quale la pubblica amministrazione non può considerarsi in mora per il pagamento di quanto è da essa dovuto, sino a quando non abbia espletato tutti gli accertamenti ed i controlli prescritti dalla legge sulla contabilità generale dello stato, è applicabile oltre che allo stato e a quegli enti pubblici ai quali per legge è estesa quella normativa, anche alla liquidazione dell'indennità a carico del fondo di previdenza in favore del personale delle dogane, istituito con legge 12 luglio 1912 n. 812, sebbene per lo stesso manchi una esplicita dichiarazione di estensione di detta normativa, posto che tale ente, ancorché dotato di una propria personalità giuridica, rappresenta, comunque, una struttura organizzativa creata ed utilizzata da un'amministrazione statale per la più efficiente ed agile erogazione di un servizio voluto dall'amministrazione medesima. (Conf 4140/82, mass n 422120; (Conf 1347/79, mass n 397621).*
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)