diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1980 del 21/07/1966 (Rv. 323845 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CAUSE INSCINDIBILI.*
Stato
decisa il 1966-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323845-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CAUSE INSCINDIBILI.*

Nella garanzia impropria la causa principale e quella di garanzia sono scindibili e indipendenti, anche se siano state proposte in un unico processo e decise con un'unica sentenza. Tuttavia, nel caso in cui il convenuto principale abbia chiamato nel processo il terzo non solo ai fini di un'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessita della trattazione della causa e della sua stessa difesa per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilita, si verifica tra le due cause una stretta connessione e interdipendenza, che da luogo ad un'ipotesi di causa inscindibile, con la conseguenza che la tempestiva e valida proposizione del gravame nei confronti di una delle parti in causa impedisce il verificarsi della decadenza anche nei confronti dei litisconsorti, e, pertanto, si deve procedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod.proc.civ.. (Cfr. 527-66 - 188-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)