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Sez. 3, Sentenza n. 572 del 17/02/1968 (Rv. 331691 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTIVO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CONVENUTO IN GARANZIA CHE NEGHI L'OBBLIGO DEL GARANTITO - CAUSE INSCINDIBILI- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331691-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTIVO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - GARANZIA IMPROPRIA - CONVENUTO IN GARANZIA CHE NEGHI L'OBBLIGO DEL GARANTITO - CAUSE INSCINDIBILI- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - NECESSITA.*

Agli effetti previsti dall'art. 331 cod.proc.civ., non ricorre, normalmente, dipendenza di causa nell'ipotesi in cui il convenuto faccia valere, nei confronti del terzo chiamato in causa, il diritto ad una garanzia C.d. impropria, fondata cioe su di un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore. Tuttavia se il chiamato in garenzia non si limiti a contestare il proprio Obbligo di garenzia, ma neghi altresi l'Obbligo di colui che egli dovrebbe garentire, ricorre anche in tal caso un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente necessita di disporre l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado. (V. 1980-66, massima n. 323845).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)