Sez. 1, Sentenza n. 1219 del 26/02/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210248 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Presunzione di esistenza prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma contemplante la circostanza aggravante "de qua" - Misura custodiale basata sulla predetta presunzione - Legittimità - Ragione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
La presunzione di esistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - così come modificato, prima, dall'art. 5 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 e, poi, dall'art. 5, comma primo, legge 8 agosto 1995 n. 332 - nell'ipotesi in cui il delitto è commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è norma di carattere processuale, sicché la stessa deve essere applicata, in aderenza al principio "tempus regit actum" che conforma ogni norma processuale, anche se la misura custodiale si riferisca a delitto commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della modifica del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., ma trovi applicazione successivamente all'entrata in vigore della norma modificatrice. Ed invero la stessa espressione usata dal legislatore sia nell'art. 5, sia nell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, con i quali si è, rispettivamente, provveduto a modificare il terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. e ad introdurre nell'ordinamento penale sostanziale una nuova circostanza aggravante, non può avere l'effetto di mutare la qualità e la valenza giuridiche delle diverse norme, l'una di carattere processuale e l'altra di natura sostanziale che, nel connotarle in maniera giuridicamente differente, ne lasciano immutata l'appartenenza alle due diverse discipline normative comportanti distinti effetti applicativi. Conseguentemente, mentre la norma di carattere sostanziale trova applicazione, a norma degli artt. 25, comma secondo, Cost. e 2, comma terzo, cod. pen., soltanto per fatti di reato commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge che introduce nell'ordinamento la nuova circostanza aggravante, quella di carattere processuale, in tema di criteri regolatori dell'imposizione di misure custodiali, trova immediata applicazione pur se il delitto relativo sia stato commesso in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova norma processuale, essendo diversa la regolamentazione temporale - l'una caratterizzata dall'irretroattività, l'altra dall'immediata applicabilità - delle norme di diritto penale sostanziale rispetto a quelle di diritto processuale. (Fattispecie relativa ad applicazione, a seguito di appello del P.M., della custodia cautelare in carcere per omicidio commesso nel 1986 al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere denominata "sacra corona unita" e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 5, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 5 com. 1, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)