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Sez. U, Sentenza n. 27919 del 31/03/2011 Cc. (dep. 14/07/2011) Rv. 250196 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Successione nel tempo - Retroattività della norma favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250196-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE

In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Costituzione art. 25, Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)