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Sez. L, Sentenza n. 6067 del 12/11/1980 (Rv. 409847 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - ISCRITTO AL FONDO SPECIALE DEI DIPENDENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - SOSPENSIONE DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - FACOLTA PREVISTE DALL'ART 24 DEL RD N 1863 DEL 1939 (RESTITUZIONE DEL CAPITALE O ACCREDITAMENTO NEI RUOLI DELL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA) - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409847-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - ISCRITTO AL FONDO SPECIALE DEI DIPENDENTI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - SOSPENSIONE DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - FACOLTA PREVISTE DALL'ART 24 DEL RD N 1863 DEL 1939 (RESTITUZIONE DEL CAPITALE O ACCREDITAMENTO NEI RUOLI DELL'ASSICURAZIONE FACOLTATIVA) - PRESUPPOSTI.*

Nel caso di sospensione della prosecuzione volontaria, la facolta dell'iscritto al fondo speciale dei dipendenti delle imposte di consumo di chiedere, a norma dell'art 24 del RD 20 ottobre 1939 n 1863 (regolamento per la previdenza del personale addetto alle gestioni sulle imposte di consumo, modificato dall'art 10 del dll 23 marzo 1946 n 313, modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), la restituzione del capitale corrispondente (detratti i contributi obbligatori) o, nell'ipotesi di mancata richiesta di restituzione, l'accreditamento nei ruoli della Assicurazione facoltativa presso il fondo stesso, presuppone che non ci sia gia una contribuzione di 20 anni. Non puo, pertanto, esercitare la predetta facolta l'iscritto ove sussistano le condizioni dell'iscrizioni per venti anni per il conseguimento della pensione a carico del fondo, in virtu di contribuzione sia obbligatoria sia volontaria, sussistendo unitarieta dei due periodi di contribuzione obbligatoria e di contribuzione volontaria, concorrendo essi a formare l'unica iscrizione per il raggiungimento del periodo minimo richiesto per la pensione.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 20/10/1939 num. 1863 art. 24, Decr. Legge Luogoten. 23/03/1946 num. 313 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)