diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1828 del 17/03/1986 (Rv. 445130 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER I DIPENDENTI DI ESATTORIE - MANCANZA DEI REQUISITI PER GODERE DELLE PRESTAZIONI DI QUIESCENZA A CARICO DEL FONDO E MANCATO ESERCIZIO NEL TERMINE DI DUE ANNI DELLA FACOLTÀ EX ART. 25 R.D.L. N. 1021 DEL 1937 - PROSECUZIONE TARDIVA DELLA CONTRIBUZIONE - DIVIETO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445130-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - PER I DIPENDENTI DI ESATTORIE - MANCANZA DEI REQUISITI PER GODERE DELLE PRESTAZIONI DI QUIESCENZA A CARICO DEL FONDO E MANCATO ESERCIZIO NEL TERMINE DI DUE ANNI DELLA FACOLTÀ EX ART. 25 R.D.L. N. 1021 DEL 1937 - PROSECUZIONE TARDIVA DELLA CONTRIBUZIONE - DIVIETO - FATTISPECIE.*

L'assicurato al fondo di previdenza per i dipendenti di esattorie, ove non abbia i requisiti per godere delle prestazioni di quiescenza a carico del fondo stesso e non abbia esercitato - nel termine di due anni dalla cessazione del servizio - la facoltà prevista dall'art. 25 R.d.l. n. 1021 del 1937 (che contempla la possibilità di continuare il versamento volontario dei contributi oppure di ottenere il versamento di una somma una tantum proporzionale ai contributi versati) - non può più proseguire la contribuzione tardivamente essendo il termine predetto di natura decadenziale. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che in tale ipotesi si determinava il trasferimento della riserva matematica nei ruoli dell'Assicurazione facoltativa, dedotta la parte corrispondente all'Assicurazione obbligatoria Invalidità vecchiaia e superstiti, con definitiva cessazione di ogni rapporto tra il fondo e lo assicurato, il quale quindi maturava soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria nonché ad una rendita relativa alla predetta Assicurazione facoltativa ma non già alla pensione di vecchiaia a carico del fondo predetto. La S.C. in base all'enunciato principio ha confermato tale decisione). (V 6413/81, mass n 417217; (V 6067/80, mass n 409847).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/05/1937 num. 1021 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)