Sez. 3, Sentenza n. 23637 del 20/12/2004 (Rv. 579380 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - DICHIARAZIONI AGGIUNTE | Inscindibilità ex art. 2734 cod. civ. - Sussistenza - Applicazione sia alla confessione complessa, sia a quella qualificata - Legittimità - Conseguenze.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - DICHIARAZIONI AGGIUNTE
La norma dettata dall'art.2734 cod.civ. in tema di dichiarazioni aggiunte alla confessione va interpretata nel senso di considerare ricomprese nella relativa sfera di applicazione tanto l'ipotesi della cd. "confessione complessa" (che sussiste qualora le aggiunte si riferiscano a fatti diversi da quello confessato, tali da modificarne o estinguerne gli effetti "ab estrinseco"), quanto a quella della confessione cd. "qualificata" (che ricorre tutte le volte in cui i vari fatti dichiarati siano strettamente connessi - tanto che l'uno si profila come la necessaria conseguenza dell'altro -, ovvero incidano sulla sua essenza e si riflettano sulla sua efficacia, come per il negozio condizionato), con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, qualora la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione sia contestata, le dette dichiarazioni non fanno piena prova nella loro integrità nè determinano alcuna inversione dell'"onus probandi", ma risultano invece suscettibili, nel loro complesso, di libero apprezzamento da parte del giudice, ai sensi dell'art.116 del codice di procedura civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)