Sez. 2, Sentenza n. 9339 del 16/12/1987 (Rv. 456513 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - DICHIARAZIONI AGGIUNTE - INSCINDIBILITÀ - REPERIBILITÀ SIA ALLA COSIDDETTA CONFESSIONE COMPLESSA CHE ALLA COSIDDETTA CONFESSIONE QUALIFICATA.*
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - DICHIARAZIONI AGGIUNTE - INSCINDIBILITÀ - REPERIBILITÀ SIA ALLA COSIDDETTA CONFESSIONE COMPLESSA CHE ALLA COSIDDETTA CONFESSIONE QUALIFICATA.*
Il significato ampio e comprensivo della formula usata dal legislatore nell'art. 2734 cod. civ. circa il contenuto e la portata della dichiarazione aggiunta alla confessione ed il carattere unitario della relativa disciplina comportano che rientrano nella sfera dell'applicazione della norma sia l'ipotesi della cosiddetta confessione "complessa", che sussiste allorché le aggiunte si riferiscono a fatti distinti da quello confessato, tali da estinguere o modificarne gli effetti ab estrinseco che quella della cosiddetta confessione "qualificata", che ricorre se i vari fatti dichiarati siano strettamente connessi tanto che l'uno si profili come la necessaria conseguenza dell'altro, ovvero incidono sulla sua essenza e si riflettono sulla sua efficacia come per il negozio condizionato. Ciò comporta che in entrambe le ipotesi, qualora la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, sia contestata, le stesse (dichiarazioni aggiunte) non fanno piena prova nella loro integrità né determinano alcuna inversione dell'Onere della prova, ma sono invece suscettibili, nel loro complesso, di essere liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.. (Conf 2362/81, mass n 413120; (Conf 1516/79, mass n 397865; (Conf 376/75, mass n 373620; (Conf 3748/74, mass n 372258; (Conf 3478/69, mass n 343606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)