Sez. 6, Ordinanza n. 975 del 02/07/1968 Cc. (dep. 02/08/1968) Rv. 108926 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE -ESPATRIO SUCCESSIVO ALLA COMMISSIONE DI UN REATO MA PRECEDENTE ALLA EMISSIONE DI ORDINE O MANDATO DI CATTURA-SUSSISTENZA DELLA LATITANZA - CONDIZIONI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE -ESPATRIO SUCCESSIVO ALLA COMMISSIONE DI UN REATO MA PRECEDENTE ALLA EMISSIONE DI ORDINE O MANDATO DI CATTURA-SUSSISTENZA DELLA LATITANZA - CONDIZIONI.*
Il fatto di riparare nel territorio di uno stato estero, dopo la commissione del reato ma prima dell'emissione del mandato o ordine di cattura, in previsione della emissione medesima, si risolve, dopo che questa sia avvenuta, in una volontaria sottrazione alla esecuzione del mandato o dell'ordine e attribuisce all'agente la qualifica di latitante, che permane fino a quando non venga eseguito o revocato l'ordine o mandato di cattura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)