Sez. 1, Sentenza n. 868 del 26/11/1981 Ud. (dep. 27/01/1982) Rv. 151848 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - FUGA DELL'IMPUTATO ALL'ESTERO DOPO LA CONSUMAZIONE DEL REATO E PRIMA DELL'EMISSIONE DEL MANDATO O ORDINE DI CATTURA - LATITANZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - FUGA DELL'IMPUTATO ALL'ESTERO DOPO LA CONSUMAZIONE DEL REATO E PRIMA DELL'EMISSIONE DEL MANDATO O ORDINE DI CATTURA - LATITANZA - SUSSISTENZA - CONDIZIONE.*
La volontaria sottrazione dell'imputato ad un ordine o mandato di cattura, che caratterizza lo stato di latitanza, non presuppone la conoscenza del provvedimento di coercizione o delle ricerche in corso, essendo, invece, sufficiente che l'imputato sia consapevole che tale provvedimento possa venire emesso. Ne consegue che la fuga all'estero, successiva alla consumazione del reato ed in previsione dell'emissione del provvedimento coercitivo, si risolve, dopo che lo stesso sia stato emesso, nella volontaria sottrazione ad esso ed attribuisce all'imputato la qualifica di latitante. (V mass n 149404; (V mass n 146035; (V mass n 127012; (V mass n 121480; (V mass n 120351; (V mass n 118289; (V mass n 115317; (V mass n 113497; (V mass n 109507; (V mass n 108926).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 173 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)