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Sez. 2, Sentenza n. 2300 del 31/08/1966 (Rv. 324481 - 01)

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - LOCAZIONI CONCLUSE DALLO USUFRUTTUARIO - IMPUGNABILITA PER FRODE IN DANNO DEL NUDO PROPRIETARIO - DISTINZIONE DELL'AZIONE DI IMPUGNATIVA PER FRODE DALLA REVOCATORIA ORDINARIA- CONDIZIONI - PARTECIPAZIONI NECESSARI AL GIUDIZIO DELL'USUFRUTTUARIO O DEI SUOI EREDI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324481-01

DIRITTI REALI - USUFRUTTO - LOCAZIONI CONCLUSE DALLO USUFRUTTUARIO - IMPUGNABILITA PER FRODE IN DANNO DEL NUDO PROPRIETARIO - DISTINZIONE DELL'AZIONE DI IMPUGNATIVA PER FRODE DALLA REVOCATORIA ORDINARIA- CONDIZIONI - PARTECIPAZIONI NECESSARI AL GIUDIZIO DELL'USUFRUTTUARIO O DEI SUOI EREDI - ESCLUSIONE.*

E ammissibile l'Azione di impugnativa della locazione, stipulata dall'usufruttuario, per frode in danno, del nudo proprietario, in base ai principi generali dell'usufrutto e alla disciplina positiva delle locazioni stipulate dall'usufruttuario. Invero, poiche questa norma consente nei casi previsti, che derogano al principio resoluto jure dantis resolutum jus accipientis, la opponibilita della locazione stipulata dall'usufruttuario al proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto, consente cioe che il proprietario sopporti la continuazione di quella locazione con quei patti, cio non puo ridondare ad eccessivo danno dello stesso proprietario e non si puo ammettere, che attraverso la norma di legge, vengano a frodarsi le ragioni dello stesso proprietario. Gia lo stesso art.999 cod. civ., per prevenire possibili frodi, richiede che la locazione stipulata dall'usufruttuario, per essere opponibile al proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto, risulti da atto scritto con data certa ma cio non e sufficiente, giacche la frode puo consumarsi anche attraverso l'imposizione di un prezzo esiguo o di vantaggi a favore dell'usufruttuario, destinati a cessare con l'Estinzione dell'usufrutto o, comunque, attraverso la stipulazione di patti pregiudizievoli per il proprietario. Dai principi generali sull'usufrutto si deduce inoltre che essi tendono a impedire che il comportamento dell'usufruttuario rechi nocumento alle ragioni del proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto, specie nei casi eccezionali in cui quel comportamento e destinato a ripercuotersi ed a condizionare, sia pure per un certo periodo, la piena disponibilita della cosa nel proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto. Dalle ragioni che giustificano l'ammissibilita di questa Azione di impugnativa discende poi che essa e nettamente distinta dalla comune Azione revocatoria o pauliana. Manca, invero, il presupposto fondamentale della pauliana e cioe la sottrazione del bene all'Azione esecutiva, posta in essere fraudolentemente dal debitore e, quindi, mancano tutte le condizioni e i requisiti che a quel presupposto fondamentale si ricollegano e mancano agli effetti propri della pauliana, quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale di quel determinato credito. Invece i presupposti le condizioni, gli effetti dell'Azione di impugnativa delle locazioni stipulate dall'usufruttuario si ricollegano all'usufrutto e alle locazioni dell'usufruttuario, destinate a continuare dopo la cessazione dell'usufrutto. Di conseguenza attore e soltanto il proprietario dopo la cessazione dell'usufruttò l'Azione si fonda sulla frode nel senso di pregiudizio alle ragioni del proprietariò non e necessario un consilium fraudis nel senso voluto dall'art.2901 cod. civ., bastando che il conduttore, nello stipulare con l'usufruttuario, voglia delle clausole che obiettivamente saranno particolarmente onerose per il proprietario dopo la cessazione dell'usufrutto non e necessaria, infine, la presenza in causa dell'usufruttuario o dei suoi eredi, dacche, per la norma dell'art.999, dopo la cessazione dell'usufrutto, la locazione continua esclusivamente, con i suoi patti, fra proprietario e conduttorè e poiche l'Azione in questione porta alla risoluzione della locazione e non ad una mera inefficacia, la decisione deve intervenire nei confronti delle parti attuali del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)