Sez. 3, Sentenza n. 11561 del 25/07/2003 (Rv. 565440 - 01)
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO | Impugnabilità per frode in danno del nudo proprietario - Configurabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - Manifesta infondatezza.
USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO
Non esiste nell'ordinamento positivo un'azione di impugnativa della locazione, stipulata dall'usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario, l'unico strumento previsto a tutela di quest'ultimo essendo la disciplina specifica dettata dall'art. 999 cod. civ., che stabilisce, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto costitutivo del diritto personale di godimento, la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell'usufrutto. Nè la mancata configurazione, a tutela del proprietario, accanto e ad integrazione di quanto derivante dalla previsione contenuta nel citato art. 999, di un'azione diretta a far valere la nullità per frode della locazione stipulata dall'usufruttuario, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., essendo la disciplina in materia frutto di un equilibrato contemperamento dei vari interessi in gioco.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)