Sez. 6, Sentenza n. 45275 del 16/11/2001 Cc. (dep. 09/12/2001) Rv. 221305 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Corruzione in atti giudiziari - Applicazione delle pene al corruttore - Autonomo titolo di reato per il soggetto che dà o promette danaro o altra utilità - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
Il privato che dà o promette ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di influire sulle sorti di un processo, realizza un comportamento che integra la fattispecie di corruzione ordinaria di cui agli artt.318, primo comma, o 319 e, a seguito della novella della l.7 febbraio 1992, n.181, anche all'art.319 ter cod.pen., in quanto l'art.321, nel richiamare le "pene stabilite" da tali norme, delinea una condotta autonoma che configura, dal lato attivo, una delle fattispecie di corruzione indicate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 319 ter, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 319 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)