Sez. L, Sentenza n. 5758 del 21/11/1985 (Rv. 442946 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - SOSPENSIONE DURANTE LA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA INDENNITÀ - LIMITI - SUPERAMENTO - CONSEGUENZE - PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE EX ART. 112 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - SOSPENSIONE DURANTE LA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA INDENNITÀ - LIMITI - SUPERAMENTO - CONSEGUENZE - PROPONIBILITÀ DELL'AZIONE.*
La prescrizione triennale prevista dal primo comma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rimane sospesa, a norma del secondo comma dell'art. 111 dello stesso d.P.R., durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità e tale sospensione non può protrarsi a tempo indefinito, ma, a norma del terzo comma dell'art. 111 citato, cessa con lo spirare del termine di centocinquanta o duecentodieci giorni previsto per la liquidazione, a seconda che si tratti di procedimento ex art. 104 o ex art. 83 dello stesso d.P.R., trascorso inutilmente il quale l'interessato ha facoltà di proporre l'Azione giudiziaria. (V 2077/81, mass n 412795).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 104 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)