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Sez. L, Sentenza n. 2077 del 09/04/1981 (Rv. 412795 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - AZIONE PER IL RELATIVO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - AZIONE PER IL RELATIVO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412795-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - AZIONE PER IL RELATIVO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - AZIONE PER IL RELATIVO CONSEGUIMENTO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - CONDIZIONI.*

A norma dell'art 112, comma primo, DPR 30 giugno 1965 n 1124, come modificato dalla declaratoria di parziale illegittimita costituzionale conseguente alla sentenza n 116 del 1969 della Corte costituzionale, l'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, si prescrive nel termine di tre anni dal consolidamento dei postumi indennizzabili. Tale prescrizione rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennita che, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni per il procedimento previsto dall'art 104, con la conseguenza che la sospensione cessa allo spirare di questo termine, quando l'assicurato riacquista la liberta di fare valere il proprio diritto con il promuovimento dell'Azione giudiziaria, che costituisce, nella materia in esame, il solo mezzo interruttivo della prescrizione. (V 2502/79, mass nn 398826, 398827; (Conf 4357/79, mass n 400867).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)