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Sez. 2, Ordinanza n. 28687 del 30/10/2025 (Rv. 676935-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Giudizio di cassazione - Assenza di attività difensiva - Erronea supposizione - Paradigma dell'errore materiale - Esclusione - Errore revocatorio - Sussistenza - Modalità e termini di impugnazione - Fattispecie. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2025-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676935-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di giudizio di legittimità, l'erronea supposizione di assenza di attività difensiva di una parte esula dal paradigma dell'errore materiale e integra, piuttosto, errore revocatorio da far valere necessariamente ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nel termine perentorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile - non potendone disporre la conversione in ricorso per revocazione - l'istanza di correzione di errore materiale di un decreto di estinzione nel quale era stata omessa la pronuncia sulle spese per mancato rilievo del deposito del controricorso, che non era stato inserito nel fascicolo elettronico a causa di problematiche riconducibili al sistema informatico).

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)