Sez. 5 - , Ordinanza n. 18145 del 26/06/2023 (Rv. 668495 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO | Giudizio di legittimità - Pretermissione del controricorso da parte del collegio giudicante - Revocabilità della pronuncia ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Limiti. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO
In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione del controricorso da parte del collegio giudicante - che abbia erroneamente ritenuto soltanto intimata la parte destinataria del ricorso - può determinare la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., della pronuncia resa solo qualora comporti, ancorché indirettamente, l'omesso esame di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell'obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l'omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)