Sez. 3, Ordinanza n. 3517 del 18/10/1995 Cc. (dep. 24/11/1995) Rv. 203216 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Sospensione del procedimento penale - Sussistenza dei presupposti di legge - Sospensione "ipso-iure" anche in assenza di provvedimenti del giudice - Operatività - Sussistenza - Fattispecie: prescrizione.
Edilizia - In genere
In tema di cosiddetto condono edilizio, la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 44 L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724, sussistendo i presupposti di legge deve ritenersi operante "ipso iure", anche in assenza di un formale provvedimento del giudice. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che i reati ascritti allo imputato non erano prescritti, poiché al termine massimo di prescrizione (1 luglio 1995) dovevano aggiungersi 224 giorni a norma dell'art. 159 cod.pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)