Sez. 1, Sentenza n. 1495 del 25/01/2005 (Rv. 578825 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Costituzione dell'opponente - Termine - Modalità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l'opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata dal giudice delegato (art. 98, comma terzo, legge fall.), e le modalità della sua costituzione (non espressamente disciplinate dalla legge fall., ma comunque ricavabili dalla disposizione generale del'art. 165 cod. proc. civ., pur con gli adattamenti resi necessari dalla circostanza che il giudizio di opposizione è introdotto con ricorso, e non con citazione), consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente il ricorso notificato, la procura e i documenti offerti in comunicazione, mentre non è necessaria la presentazione della nota di iscrizione a ruolo (essendo qui il rapporto attore-giudice instaurato con l'iniziale deposito del ricorso). (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha escluso che il ricorrente potesse dirsi validamente costituito mediante l'iniziale deposito in cancelleria del ricorso, unitamente alla procura e ai documenti, e con il deposito, soltanto in udienza, del ricorso notificato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)