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Sez. 1, Sentenza n. 5379 del 11/03/2005 (Rv. 580143 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Poteri del giudice delegato - Estensione - Poteri decisori - Esclusione - Conseguenze - Provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo per mancata costituzione nel termine dell'art. 98, comma terzo, legge fall. - Provvedimento abnorme - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580143-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

L'opposizione allo stato passivo del fallimento introduce un giudizio contenzioso attribuito alla decisione del Tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che il giudice delegato, ai sensi degli artt. 98 e 99 della legge fallimentare, ha solo poteri istruttori, non già poteri di decisione nè del merito nè dell'ammissibilità dell'opposizione, sicchè non può ordinare la cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione dell'opponente nel termine stabilito dall'art. 98, comma terzo, legge fall., ed il relativo provvedimento eventualmente adottato deve ritenersi abnorme e ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., in quanto non altrimenti impugnabile ed idoneo a pregiudicare definitivamente il diritto del creditore opponente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 bis com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)