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Sez. 1, Sentenza n. 22786 del 06/12/2004 (Rv. 582415 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Accertamento - Ammissioni di una parte - Valore probatorio.
Stato
decisa il 2004-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582415-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine dell'addebitabilità della separazione stessa, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., ma possono essere utilizzate dal giudice del merito quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)