Sez. 1, Sentenza n. 176 del 13/01/1982 (Rv. 417861 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - ACCERTAMENTO - AMMISSIONI DI UNA PARTE - VALORE PROBATORIO - FATTISPECIE IN TEMA DI RELAZIONE ADULTERINA RISULTANTE DA UNA LETTERA DI TERZI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE - ACCERTAMENTO - AMMISSIONI DI UNA PARTE - VALORE PROBATORIO - FATTISPECIE IN TEMA DI RELAZIONE ADULTERINA RISULTANTE DA UNA LETTERA DI TERZI.*
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine dell'addebitabilità della separazione stessa, il principio in forza del quale, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 cod. civ., non osta a che dette ammissioni, come in genere il comportamento processuale della parte, possano essere utilizzate dal giudice del merito quali presunzioni ed indizi, liberamente valutabili in Unione con altri elementi probatori pure in ordine all'autenticità di una lettera proveniente da terzi, evidenziante una relazione adulterina, nonché dell'ammissione della veridicità del suo contenuto. (V 3637/77, mass n 387260).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)