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Sez. 1, Sentenza n. 52054 del 29/04/2014 Cc. (dep. 15/12/2014) Rv. 261808 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Art. 41 bis Ord.Pen. - Applicazione del principio di specialità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261808-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

Non viola il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen., l'applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., con riferimento al fatto per il quale è stata effettuata la consegna, poiché questa disciplina riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena da scontare per il reato in relazione al quale l'estradizione è stata chiesta e concessa e, pertanto, costituisce solamente un particolare regime carcerario, le cui caratteristiche non sono state ritenute inumane dalla Corte Costituzionale e, per larga parte, rientrano nella discrezionalità delle amministrazioni penitenziarie di ogni paese. (Principio affermato con riguardo al trattamento applicato a detenuto consegnato alle autorità italiane in esecuzione di mandato di arresto europeo).

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 26, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 com. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)