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Sez. 1, Sentenza n. 19900 del 04/03/2004 Cc. (dep. 28/04/2004) Rv. 227976 - 01

Stato
decisa il 2004-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227976-01

Il principio di specialità previsto dalla convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 cod. proc. pen. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)