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Sez. 3, Sentenza n. 1491 del 29/03/1989 (Rv. 462303 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEL GIUDICE E DEI GIUDICI RITENUTI COMPETENTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462303-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DEL GIUDICE E DEI GIUDICI RITENUTI COMPETENTI - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE.*

La mancata indicazione nell'istanza di regolamento di Competenza del giudice ovvero dei giudici ritenuti competenti (nella specie, ai sensi dell'art. 26 cod. proc. civ.) non determina la inammissibilità del ricorso, stante il potere istituzionalmente attribuito alla Corte di Cassazione di individuare il giudice competente anche in difformità da quanto ritenuto od indicato dalle parti, sempreché sia inequivoca la questione di Competenza sollevata col ricorso. (V 1262/78, mass n 390618).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)