Sez. 1, Sentenza n. 1262 del 14/03/1978 (Rv. 390618 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE CONTENENTE L'ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AD ALTRO TRIBUNALE PER RAGIONI DI COMPETENZA TERRITORIALE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DEL SOLO PRESIDENTE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE CONTENENTE L'ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AD ALTRO TRIBUNALE PER RAGIONI DI COMPETENZA TERRITORIALE - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DEL SOLO PRESIDENTE - IRRILEVANZA.*
E ammissibile il regolamento di Competenza contro il provvedimento del tribunale fallimentare che, per ragioni di Competenza territoriale, abbia ordinato la trasmissione degli Atti ad altro tribunale, poiche tale provvedimento, ancorche abbia natura di semplice atto "amministrativo" od ordinatorio e non sia sottoscritto da tutti i giudici che hanno partecipato alla decisione, bensi dal solo Presidente, ha contenuto spiccatamente decisorio, consistendo pur sempre in una pronuncia declinatoria della Competenza e nella correlativa indicazione del giudice ritenuto competente. (contra 636/73, mass n 362735).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)