Sez. 3, Sentenza n. 3120 del 05/11/1971 (Rv. 354455 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
Affinche nel corso di un processo di possa ritenere cessata la materia del contendere occorre che sia venuta meno la necessita della pronuncia definitiva del giudice, avendo le parti concordemente riconosciuto la fondatezza di tutte le rispettive posizioni. (V 1496'69, mass n 340314).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)