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Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 05/05/1969 (Rv. 340314 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - POSSESSO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE - ESECUZIONE SPONTANEA DA PARTE DELLO SPOLIATOR - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340314-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI - POSSESSO - PROVVEDIMENTO DI REINTEGRAZIONE - ESECUZIONE SPONTANEA DA PARTE DELLO SPOLIATOR - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Affinche, nel corso di un processo, si possa affermare cessata la materia del contendere, occorre che sia venuta meno la necessita della pronuncia definitiva del giudice, avendo le parti concordemente riconosciuto la fondatezza di tutte le rispettive posizioni. L'Azione di reintegrazione mira ad ottenere una sentenza con cui si accerti che l'attore esercitava un possesso meritevole di tutela e ne e stato spogliato e, quindi, si condanni il convenuto al ripristino della situazione precedente, di conseguenza, durante il relativo processo, non puo ritenersi cessata la materia del contendere solo perche l'eventuale provvedimento di immediata reintegrazione, emesso dal pretore a norma dell'art 703 cod proc civ, in relazione all'art 689 stesso codice, sia stato eseguito, anche spontaneamente, da chi aveva commesso lo spoglio, se questi non riconosca, al tempo stesso, l'illegittimita del proprio operato e la sostanziale legittimita di tale provvedimento. (V n 1903-66, massima n 323696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)