Sez. 1, Sentenza n. 1214 del 09/05/1990 Cc. (dep. 13/06/1990) Rv. 184632 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - NECESSITÀ CHE SIANO INDICATI NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - INAMMISSIBILITÀ - CASI - MANCATA INDICAZIONE DI MOTIVI SPECIFICI NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - IN GENERE - NECESSITÀ CHE SIANO INDICATI NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - INAMMISSIBILITÀ - CASI - MANCATA INDICAZIONE DI MOTIVI SPECIFICI NELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE.*
L'atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi con l'indicazione specifica, anche se concisa, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di controllare l'iter logico del discorso giustificativo che sorregge la decisione impugnata. (V mass n 182630; (V mass n 174146).*
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)