Sez. 4, Sentenza n. 16251 del 03/10/1989 Ud. (dep. 24/11/1989) Rv. 182630 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
Un motivo di impugnazione, per essere considerato specifico ai sensi dell'art. 201 cod. proc. pen., deve contenere la precisa esposizione della critica che si intende muovere ad un determinato punto del provvedimento impugnato e la specificazione delle ragioni su cui si fonda la doglianza, in modo che il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di individuare la censura proposta ed esercitare il proprio Sindacato. (V mass n 177929; (V mass n 177719; (V mass n 174992).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)