Sez. 1, Sentenza n. 11085 del 12/12/1996 (Rv. 501255 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | "Daziato sospeso" - Natura - Credito tributario esigibile dal momento della cessazione della causa legale di sospensione - Conseguenze - Interessi moratori in costanza della sospensione - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, qualora l'Amministrazione doganale autorizzi il rilascio di bollette "a daziato sospeso", dà luogo ad una causa legale di sospensione della riscossione, in costanza della quale non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 86 del T.U. n. 43 del 1973, la quale, nel contemplare interessi da ritardato pagamento, presuppone logicamente l'esigibilità dei diritti relativi; esigibilità che, nella fattispecie, non può affermarsi, fino al sopravvenire del momento in cui sarà conosciuta la debenza - o no - di quei diritti.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 86, Regio Decr. 13/02/1896 num. 65 art. 164, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)