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Sez. 1, Sentenza n. 9908 del 23/11/1994 (Rv. 488777 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Sdoganamento della merce con la procedura del "daziato sospeso" - Credito tributario - Esigibilità - Dal tempo della sua insorgenza - Interessi moratori - Decorrenza - Dal tempo dell'insorgenza del credito d'imposta.
Stato
decisa il 1994-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488777-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE

In tema di tributi doganali, anche qualora l'Amministrazione consenta lo sdoganamento delle merci con procedura del cosiddetto "daziato sospeso", in virtù della quale la determinazione e la riscossione del tributo sono differite, previa prestazione di garanzia fideiussoria, in vista della eliminazione di dubbi sulla debenza o sull'entità dei dazi (nella specie, essendo controversa l'applicabilità alle imposte indirette delle esenzioni fiscali previste per il territorio di Assisi dalla legge n.976 del 1957), il presupposto dell'obbligazione tributaria va individuato nell'importazione della merce, non nella liquidazione del tributo (avvenuta nell'ipotesi, solo a seguito della legge n.110 del 1971, che, in sede d'interpretazione autentica della citata legge del 1957, ne aveva escluso l'applicabilità ai dazi ed altre imposte indirette); con la conseguenza che il relativo credito tributario si considera esigibile fin dall'epoca della sua insorgenza (nella specie, dalla destinazione della merce importata al consumo), dalla quale decorrono gli interessi moratori, nella misura prevista dalle leggi speciali, sulle somme dovute all'amministrazione finanziaria, anche ove il debitore benefici dell'agevolazione della rateazione nel versamento delle stesse.

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1957 num. 976, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 83, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 86, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 135, Legge 25/02/1971 num. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)