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Sez. L, Sentenza n. 7018 del 08/06/1992 (Rv. 477600 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Diritto all'integrazione al minimo - Prescrizione ordinaria - Operatività - Tempestività dell'azione rispetto al termine di procedibilità ex art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970 - Accertamento - Riferimento alla data della domanda di integrazione - Carattere esclusivo.
Stato
decisa il 1992-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477600-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

In relazione al diritto all'integrazione al minimo di pensione INPS, spettante, malgrado la titolarità di altra pensione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 314 del 1985 ed assoggettato (in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 283/1989, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 67 del 1988) all'ordinaria prescrizione decennale, la tempestività o no dell'azione giudiziaria rispetto al termine di procedibilità previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 - cui, l'art. 3, quarto comma, del d.l. 15 settembre 1990 n. 259, con disposizione dichiaratamente retroattiva ma inapplicabile ai processi in corso, assegna invece natura di termine di decadenza sostanziale - deve essere verificata con riguardo all'esaurimento della fase amministrativa instaurata dalla domanda amministrativa dell' integrazione, essendo prive di rilievo le date della domanda e della liquidazione della pensione non integrata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 15/09/1990 num. 259 art. 5, Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)