Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 27/06/1969 (Rv. 341731 - 01)
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 119 DEL TU N. 361 DEL 1957 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 53 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - RAPPRESENTANTI DI LISTA - DIRITTO A TRE GIORNI DI FERIE RETRIBUITE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART. 119 DEL TU N. 361 DEL 1957 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 53 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art. 119 del tu delle leggi elettorali 30 marzo 1957, n. 361 - per la parte concernente l'Obbligo del datore di lavoro di corrispondere la mercede per tre giorni di ferie anche ai lavoratori che svolgono funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali - in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione della Repubblica.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)