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Sez. 3, Sentenza n. 12028 del 06/11/1992 (Rv. 479376 - 01)

Trasporti - Marittimi ed aerei - Trasporto marittimo di cose determinate - Scaricazione delle merci: deposito e vendita | Contratto di deposito e responsabilità dell'ente depositario - Operatività a favore del terzo ricevitore, portatore della polizza di carico e del buono di consegna - Mancata corrispondenza qualitativa e quantitativa delle merci rispetto a quelle indicate nella polizza - Danni relativi - Azione di risarcimento - Legittimazione del terzo ricevitore - Onere probatorio.
Stato
decisa il 1992-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479376-01

Trasporti - Marittimi ed aerei - Trasporto marittimo di cose determinate - Scaricazione delle merci: deposito e vendita

In tema di trasporto marittimo di merci, con sbarco in amministrazione, il contratto di deposito obbligatorio per legge (sia nel porto di Genova che in quello di Napoli), con la conseguente responsabilità dell'ente depositario, opera a favore del terzo ricevitore, portatore della polizza di carico e del buono di consegna, che è, perciò, legittimato ad agire in giudizio, indipendentemente dal rapporto sottostante con il caricatore, per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci, rispetto a quelle indicate nella polizza, sia con azione contrattuale che con quella extracontrattuale, nei confronti dei (presunti) responsabili del danno, con l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, che, cioè, la merce consegnata è avariata o deteriorata e che tale evento è successivo all'affidamento o allo sbarco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2022, Regio Decr. 30/03/1942 num. 327 art. 454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)