diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6644 del 18/07/1997 (Rv. 506156 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA | Responsabilità ex recepto - Ammanco di merce depositata - Onere della prova della quantità depositata - Incidenza sul depositante - Misurazione del carico a bordo - Onere soltanto nel rapporto tra destinatario e vettore - Polizza di carico - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506156-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE DETERMINATE - SCARICAZIONE DELLE MERCI: DEPOSITO E VENDITA

Al contratto di trasporto marittimo stipulato con l'impresa di deposito non si applica l'art. 454 cod. nav., ma la disciplina prevista dal cod. civ. per il contratto di deposito, con la conseguenza che, in caso di ammanco, occorre dimostrare il quantitativo di merce consegnata al depositario, terzo rispetto alla polizza di carico, che non ha l'onere di partecipare alle misurazioni di peso a bordo e quindi di formulare riserve in ordine ad esse, essendo tale norma dettata per il rapporto tra vettore e destinatario del carico.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 435, Cod. Navig. art. 454, Cod. Civ. art. 1684, Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)