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Sez. 3, Sentenza n. 19133 del 23/09/2004 (Rv. 577311 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Errore di diagnosi - Mancata effettuazione di un determinato esame - Prova liberatoria sulla mancanza di colpa - Onere relativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577311-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico, l'errore o l'omissione di diagnosi integrano di per sè l'inadempimento del professionista e, anche in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere probatorio, accertando che, se anche i sanitari avessero sottoposto una bambina nata prematura a visita oculistica - che si imputava essere stata omessa - ciò non avrebbe potuto scongiurarne la cecità e neppure sconsigliare il suo assoggettamento ad ossigenoterapia - trattamento addotto quale concausa della cecità- in quanto, qualora quest'ultima non fosse stata praticata, i danni avrebbero potuto essere più gravi, essendo a rischio la stessa vita della paziente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)