Sez. 3, Sentenza n. 4400 del 04/03/2004 (Rv. 570782 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Errore di diagnosi e morte del paziente - Prova liberatoria sulla mancanza di colpa in considerazione delle circostanze del caso concreto - Onere relativo.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
In tema di responsabilità contrattuale del professionista medico che si sia reso responsabile di una diagnosi errata, integrante di per sè l'inadempimento, in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per la morte del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione, e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva fatto corretta applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere probatorio in quanto, in una situazione in cui al paziente, presentatosi presso un pronto soccorso, non era stato diagnosticato sulla base del solo esame clinico l'aneurisma addominale in atto, si era ritenuto che il medico di turno fosse esente da colpa, nell'incertezza circa la presenza di acuti dolori addominali che avrebbero consentito la diagnosi immediata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 1176 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)