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Sez. L, Sentenza n. 16138 del 18/08/2004 (Rv. 575824 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Azione giudiziaria in materia di prestazioni erogate dall'INPS (indennità di disoccupazione agricola) - Termine di decadenza c.d. sostanziale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575824-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

In tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall'INPS (nella specie, indennità di disoccupazione agricola), il termine di decadenza cosiddetto sostanziale, nel senso che è posto a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (termine di un anno in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989), decorre dalle date indicate nelle tre ipotesi previste dallo stesso articolo, e cioè: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo; 2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione; 3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne risulta che lo stesso termine decadenziale comunque decorre dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Coerentemente, il termine annuale di decadenza non può decorrere dalla domanda amministrativa dell'indennità, ove la domanda stessa sia stata presentata prima della entrata in vigore della disposizione di legge che lo prevede, senza peraltro esclude che, a far tempo dalla entrata in vigore di tale disposizione, possa perfezionarsi una delle tre ipotesi di "dies a quo" alternativamente previste per la decorrenza del medesimo termine annuale di decadenza.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)