Sez. L, Sentenza n. 12498 del 26/08/2003 (Rv. 566266 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Azione giudiziaria in materia di prestazioni erogate dall'INPS (indennità di disoccupazione agricola) - Termine di decadenza cosiddetto sostanziale - Rilevanza dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI
In tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall'INPS (nella specie, indennità di disoccupazione agricola) il termine di decadenza cosiddetto sostanziale, nel senso che è posto a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (termine di un anno in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989), decorre dalle date indicate nelle tre ipotesi previste dallo stesso articolo; pertanto, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non interferisce né sul "dies a quo", né sulla decorrenza di detto termine decadenziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)