diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6294 del 26/05/1992 (Rv. 477386 - 01)

Contratti in genere - Invalidità - Responsabilità per conoscenza delle cause d'invalidità | "Culpa in contrahendo" - Danno risarcibile - Limitazione al cosiddetto interesse negativo.
Stato
decisa il 1992-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477386-01

Contratti in genere - Invalidità - Responsabilità per conoscenza delle cause d'invalidità

Ricorrendo l'ipotesi della "culpa in contrahendo" prevista dall'art. 1338 cod. civ. che sanziona il comportamento illecito di uno dei contraenti che, conoscendo l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, il danno risarcibile è limitato al cosiddetto interesse negativo, consistente non solo nelle spese a cui questa si sia ragionevolmente, sobbarcata in vista della conclusione del contratto, ma pure nel danno derivante dal fatto di avere perduto l'occasione reale di concludere con altri lo stesso contratto andato a monte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)