Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994 (Rv. 489155 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Risarcibilità dell'interesse contrattuale negativo - Risarcimento del c.d. danno biologico e alla vita di relazione - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)
In caso ci "culpa in contrahendo" (c.d. responsabilità precontrattuale) è risarcibile il solo "interesse contrattuale negativo", costituito sia dalle spese inutilmente effettuate in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni contrattuali, ugualmente o maggiormente vantaggiose. Conseguentemente non può utilmente chiedersi il risarcimento del c.d. danno biologico e alla vita di relazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)