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Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994 (Rv. 489155 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) | Risarcibilità dell'interesse contrattuale negativo - Risarcimento del c.d. danno biologico e alla vita di relazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489155-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO)

In caso ci "culpa in contrahendo" (c.d. responsabilità precontrattuale) è risarcibile il solo "interesse contrattuale negativo", costituito sia dalle spese inutilmente effettuate in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni contrattuali, ugualmente o maggiormente vantaggiose. Conseguentemente non può utilmente chiedersi il risarcimento del c.d. danno biologico e alla vita di relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)