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Sez. 2, Sentenza n. 8460 del 09/04/2010 (Rv. 612690 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Art. 52, comma 6, del d.lgs. n. 446 del 1997 - Riscossione coattiva delle entrate di spettanza delle province e dei comuni - Rinvio al r.d. n. 639 del 1910 - Somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612690-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le "altre entrate di spettanza delle province e dei comuni" per le quali l'art. 52, comma 6, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore all'abrogazione da parte dell'art. 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, atteso che il riferimento alle "altre entrate" è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che l'art. 15, comma 8-quinquiesdecies, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 206 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52 com. 6, Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 15, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)